CCNL 7 novembre 1958 Parte II›Parte II
Art. 14
GRATIFICA NATALIZIA
In vigore dal 7 dic 1960
La gratifica natalizia di cui ai vigenti accordi interconfederali verrà corrisposta in misura ragguagliata ad una mensilità di retribuzione globale di fatto percepita dal lavoratore.
Ai lavoratori che prestino effettivo servizio in turni avvicendati nel ciclo completo con carattere di prevalenza nel corso di ogni anno solare, la percentuale di maggiorazione media sarà computata nella retribuzione ai fini del calcolo della gratifica natalizia.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno al lavoratore non in prova saranno corrisposti tanti dodicesimi dell'ammontare della gratifica per quanti sono i mesi interi di servizio prestato presso l'anzianità.
Però il periodo di prova seguito da conferma è considerato utile per il calcolo dei dodicesimi di cui sopra.
La corresponsione della gratifica natalizia deve normalmente avvenire alla vigilia di Natale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1348#art-cnp-14-2