CCNL 7 novembre 1958 Parte II›Parte II
Art. 15
TRATTAMENTO IN CASO DI SOSPENSIONE O DI RIDUZIONE DI LAVORO
In vigore dal 7 dic 1960
TRATTAMENTO IN CASO DI SOSPENSIONE
O DI RIDUZIONE DI LAVORO
In caso di sospensione di lavoro o di riduzione della durata dell'orario di lavoro di cui all' della regolamentazione operaia, disposta dall'azienda o dalle competenti autorità, la retribuzione mensile (paga mensile e contingenza) non subirà riduzioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1348#art-cnp-15-2