CCNL 7 novembre 1958 Parte IIParte II

Art. 15

TRATTAMENTO IN CASO DI SOSPENSIONE O DI RIDUZIONE DI LAVORO

In vigore dal 7 dic 1960
TRATTAMENTO IN CASO DI SOSPENSIONE O DI RIDUZIONE DI LAVORO In caso di sospensione di lavoro o di riduzione della durata dell'orario di lavoro di cui all' della regolamentazione operaia, disposta dall'azienda o dalle competenti autorità, la retribuzione mensile (paga mensile e contingenza) non subirà riduzioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1348#art-cnp-15-2

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