CCNL 7 novembre 1958 Parte II›Parte II
Art. 8
POMERIGGIO DEL SABATO
In vigore dal 7 dic 1960
Salvo le eccezioni sotto indicate, nel pomeriggio del sabato il lavoro deve terminare non oltre le ore 14 ed è consentito che le ore per tal modo mancanti al compimento dell'orario settimanale di lavoro siano recuperate nei precedenti giorni della settimana, in aggiunta all'orario normale e senza dar luogo ad alcun compenso. Per le esclusioni e le deroghe si richiamano le disposizioni previste dall' della regolamentazione operai.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1348#art-cnp-8-2