Art. 16 · PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE
CCNL 7 novembre 1958 Parte IIParte II

Art. 16

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PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE

In vigore dal 7 dic 1960
La retribuzione deve essere corrisposta non oltre la fine del mese, con la specificazione degli elementi costitutivi della retribuzione mensilmente liquidabili. Nel caso di contestazione su taluno degli elementi della retribuzione, ai lavoratore dovrà essere regolarmente corrisposta la parte di retribuzione non contestata.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1348#art-cnp-16-2