CCNL 7 novembre 1958 Parte III›Parte III
Art. 20
INDENNITÀ DI ZONA MALARICA
In vigore dal 7 dic 1960
Agli impiegati che per ragioni di lavoro vengono destinati in zona
riconosciuta malarica, compete una speciale indennità da fissarsi dalle organizzazioni territoriali locali.
Le località da considerarsi malariche, sono quelle riconosciute
dalle competenti autorità sanitarie, a norma delle vigenti disposizioni di legge.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1348#art-cnp-20-3