CCNL 7 novembre 1958 Parte IIIParte III

Art. 21

TRATTAMENTO DI MALATTIA ED INFORTUNIO

In vigore dal 7 dic 1960
L'assenza per malattia dovrà essere comunicata alla azienda entro il normale orario di lavoro della giornata in cui si verifica l'assenza; in mancanza della comunicazione, salvo il caso di giustificato impedimento, la assenza verrà considerata ingiustificata. A richiesta dell'azienda l'impiegato è tenuto ad esibire il certificato medico. L'azienda avrà facoltà di far controllare la malattia dell'impiegato dal medico di sua fiducia. Nel caso di interruzione del servizio dovuto ad infortunio o malattia, non determinati da eventi gravemente colposi imputabili all'impiegato (es.: ferimento in rissa da lui provocata, ubriachezza), verrà accordato all'impiegato non in prova il seguente trattamento: 1) per anzianità di servizio fino a tre anni: conservazione del posto per mesi 6; 2) per anzianità di servizio fino a sei anni: conservazione del posto per mesi 9; 3) per anzianità di servizio oltre i sei anni: conservazione del posto per mesi 12. Nel primo caso l'impiegato avrà diritto alla corresponsione dell'intera retribuzione (stipendio e contingenza) per due mesi e della metà di essa per successivi due mesi. Nel secondo caso, alla corresponsione dell'intera retribuzione per tre mesi e della metà di essa per i successivi quattro mesi. Nel terzo caso, alla corresponsione dell'intera retribuzione per quattro mesi e la metà di essa per i successivi sei mesi. Uguali diritti spetteranno all'impiegato nel periodo di preavviso e sino alla scadenza del periodo stesso. Alla scadenza dei termini di cui sopra, ove l'azienda proceda al licenziamento dell'impiegato, gli corrisponderà il normale trattamento di licenziamento (compresa l'indennità sostitutiva di preavviso). Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta all'impiegato di riprendere servizio, l'impiegato stesso potrà risolvere il contratto di impiego con diritto alla sola indennità di licenziamento. Ove ciò avvenga e l'Azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salvo la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso e della indennità di licenziamento. Per l'assistenza di malattia a favore dell'impiegato si provvede a termini delle disposizioni contenute nelle leggi e nei contratti collettivi vigenti alla data del presente contratto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1348#art-cnp-21-3

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