CCNL 7 novembre 1958 Parte III›Parte III
Art. 26
PERMESSI E RECUPERI
In vigore dal 7 dic 1960
Semprechè vi siano motivi giustificati e compatibilmente con le
esigenze del servizio, l'azienda consentirà che l'impiegato che ne faccia richiesta si assenti dal lavoro per breve permesso, e per sua esigenza.
Per l'impiegato che contrae matrimonio il permesso di giorni 15
(quindici) retribuiti, stabilito a norma di legge, sarà computato con esclusione dei giorni festivi.
Il permesso matrimoniale e quelli eventualmente concessi in
occasione di decesso di familiari dell'impiegato non verranno computati come ferie.
Qualora il permesso venga concesso con la condizione di recupero,
questo potrà essere effettuato anche nel pomeriggio del sabato senza diritto a retribuzione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1348#art-cnp-26-3