Art. 20 · INDENNITÀ DI ZONA MALARICA
CCNL 7 novembre 1958 Parte IIIParte III

Art. 20

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INDENNITÀ DI ZONA MALARICA

In vigore dal 7 dic 1960
Agli impiegati che per ragioni di lavoro vengono destinati in zona riconosciuta malarica, compete una speciale indennità da fissarsi dalle organizzazioni territoriali locali. Le località da considerarsi malariche, sono quelle riconosciute dalle competenti autorità sanitarie, a norma delle vigenti disposizioni di legge.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1348#art-cnp-20-3