CCNL 7 novembre 1958 Parte IIIParte III

Art. 27

DOVERI DELL'IMPIEGATO

In vigore dal 7 dic 1960
L'impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare: 1) rispettare l'orario d'ufficio, ed adempiere alle formalità prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze; 2) dedicare attività assidua e diligente nel disbrigo del presente contratto, nonché le disposizioni impartite dai superiori; 3) conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'Azienda, non trarre profitto, con danni dell'imprenditore, da quanto forma oggetto delle sue funzioni nell'azienda, nè svolgere attività contraria agli interessi della produzione aziendale; non abusare in forma di concorrenza sleale, dopo risolto il contratto d'impiego, delle notizie attinte durante il servizio. L'imprenditore, a sua volta, non potrà con speciali convenzioni restringere l'ulteriore attività professionale del suo impiegato, dopo cessato il rapporto contrattuale, al di là dei limiti segnati nel precedente comma; 4) avere cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1348#art-cnp-27-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo