CCNL 7 novembre 1958 Parte III›Parte III
Art. 27
DOVERI DELL'IMPIEGATO
In vigore dal 7 dic 1960
L'impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti
alla esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
1) rispettare l'orario d'ufficio, ed adempiere alle formalità
prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze;
2) dedicare attività assidua e diligente nel disbrigo del
presente contratto, nonché le disposizioni impartite dai superiori;
3) conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'Azienda,
non trarre profitto, con danni dell'imprenditore, da quanto forma oggetto delle sue funzioni nell'azienda, nè svolgere attività contraria agli interessi della produzione aziendale; non abusare in forma di concorrenza sleale, dopo risolto il contratto d'impiego, delle notizie attinte durante il servizio.
L'imprenditore, a sua volta, non potrà con speciali convenzioni
restringere l'ulteriore attività professionale del suo impiegato, dopo cessato il rapporto contrattuale, al di là dei limiti segnati nel precedente comma;
4) avere cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari e
strumenti a lui affidati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1348#art-cnp-27-3