CCNL 7 novembre 1958 Parte IIIParte III

Art. 29

SOSPENSIONI

In vigore dal 7 dic 1960
Ricade sotto il provvedimento della sospensione l'impiegato: a) che non si presenti al lavoro come previsto all', o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo; b) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto e senza giustificato motivo; c) che eseguisca con negligenza il lavoro affidatogli; d) che contravvenga al divieto di fumare, espressamente avvertito con apposito cartello, laddove ragioni tecniche o di sicurezza consiglino tale divieto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1348#art-cnp-29-3

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