CCNL 7 novembre 1958 Parte III›Parte III
Art. 29
SOSPENSIONI
In vigore dal 7 dic 1960
Ricade sotto il provvedimento della sospensione l'impiegato:
a) che non si presenti al lavoro come previsto all', o
abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la
cessazione senza preavvertire il superiore diretto e senza giustificato motivo;
c) che eseguisca con negligenza il lavoro affidatogli;
d) che contravvenga al divieto di fumare, espressamente avvertito
con apposito cartello, laddove ragioni tecniche o di sicurezza consiglino tale divieto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1348#art-cnp-29-3