CCNL 7 novembre 1958 Parte IIIParte III

Art. 33

DIMISSIONI

In vigore dal 7 dic 1960
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in seguito a dimissioni, verranno corrisposte all'impiegato le aliquote sotto indicate della indennità di licenziamento previste dall' del presente contratto: il 50%, quando l'impiegato non abbia superato, all'atto delle dimissioni i 5 anni di servizio; l'intero trattamento, quando l'impiegato all'atto delle dimissioni abbia superato i 5 anni di servizio. L'intero trattamento è pure dovuto ai dimissionari per comprovata malattia, infortunio, maternità e matrimonio.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1348#art-cnp-33-2

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