CCNL 7 novembre 1958 Parte III›Parte III
Art. 35
INDENNITÀ IN CASO DI MORTE
In vigore dal 7 dic 1960
In caso di morte del prestatore di lavoro, l'indennità di anzianita) e quella sostitutiva di preavviso debbono corrispondersi al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il 3° grado ed agli affini entro il 2° grado.
Per quanto concerne la ripartizione delle indennità se non vi è accordo tra gli aventi diritto per l'attribuzione di essa in mancanza delle persone indicate nel comma precedente valgono le norme contenute nell'art. 2122 del Codice civile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1348#art-cnp-35-2