CCNL 7 novembre 1958 Parte III›Parte III
Art. 40
CERTIFICATO DI LAVORO
In vigore dal 7 dic 1960
Al sensi dell'art. 2124 c.c., se non è obbligatorio il libretto di lavoro all'atto della cessazione di contratto, qualunque ne sia la causa, l'imprenditore dovrà rilasciare un certificato con l'indicazione del tempo durante il quale il prestatore di lavoro è stato occupato alle sue dipendenze e delle mansioni esercitate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1348#art-cnp-40-2