CCNL 7 novembre 1958 Parte III›Parte III
Art. 41
TRATTAMENTO ECONOMICO MINIMO E CATEGORIA
In vigore dal 7 dic 1960
Lo stipendio minimo contrattuale, per ciascuna categoria e per le varie zone, è fissato nelle tabelle allegate che fanno parte integrante, a tutti gli effetti, della presente regolamentazione.
CATEGORIE. - Le categorie stabilite a tutti gli effetti del contratto sono le seguenti:
1ª categoria: tecnici, amministrativi. Appartengono a tale categoria gli impiegati di concetto con funzioni direttive per l'attuazione delle disposizioni generali (impartite dai titolari d'azienda o dirigenti aziendali) o comunque esplicanti equivalenti mansioni di concetto di particolare importanza e delicatezza.
2ª Categoria: tecnici, amministrativi. Appartengono a tale categoria gli impiegati con mansioni di concetto.
3ª Categoria A: tecnici, amministrativi. Appartengono a tale gruppo gli impiegati con mansioni d'ordine.
3ª Categoria B: vi appartengono gli impiegati d'ordine con mansioni che non richiedono alcuna particolare preparazione, esperienza e pratica d'ufficio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1348#art-cnp-41-2