CCNL 7 novembre 1958 Parte III›Parte III
Art. 37
INSCINDIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO
In vigore dal 7 dic 1960
Le disposizioni del presente contratto nell'ambito di ogni Istituto, sono correlative ed inscindibili tra di loro e non sono cumulabili con altri trattamenti.
La previdenza e le indennità di licenziamento, anche quando siano disgiunte si considerano costituenti un unico istituto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1348#art-cnp-37-2