CCNL 7 novembre 1958 Parte III›Parte III
Art. 39
TRATTAMENTO DEI LAUREATI E DIPLOMATI
In vigore dal 7 dic 1960
Il laureato o diplomato di scuole medie superiori in specialità tecniche inerenti all'industria nella quale esplica le mansioni impiegatizie, al 1° impiego non potrà essere assegnato a categoria inferiore alla seconda.
È ammessa una riduzione del minimo contrattuale del 7% per la durata del periodo di prova.
Dichiarazione a verbale - Donne con mansioni di concetto.
All'impiegata adibita a mansioni di concetto di particolare importanza, a parità di rendimento degli uomini, sarà dovuto lo stesso minimo stipendiale previsto per gli impiegati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1348#art-cnp-39-2