CCNL 7 novembre 1958 Parte III›Parte III
Art. 32
PREAVVISO DI LICENZIAMENTO O DIMISSIONI
In vigore dal 7 dic 1960
Il Contratto d'impiego a tempo indeterminato non può essere
risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso i cui termini in caso di licenziamento, sono stabiliti come segue, a seconda dell'anzianità e delle categorie:
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ANNI DI SERVIZIO |1ª Categoria| 2ª Categoria | 3ª Categoria
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Fino a cinque anni |Mesi 2 |Mesi 1 e mezzo|Mesi 1
Oltre i 5 e fino a 10 anni|Mesi 3 |Mesi 2 |Mesi 1 e mezzo
Oltre i 10 anni |Mesi 4 |Mesi 3 |Mesi 2
In caso di dimissioni i termini suddetti sono ridotti alla metà.
I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.
La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere alla altra un'indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
Il datore di lavoro ha diritto di ritenere su quanto sia da lui dovuto all'impiegato un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato.
Il periodo di preavviso anche se sostituito dalla corrispondente indennità sarà computato nell'anzianità agli effetti dell'indennità di licenziamento.
È in facoltà della parte che riceve la disdetta ai sensi del 1° comma di troncare il rapporto, sia all'inizio, sia nel corso dei preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo, per il periodo di preavviso compiuto.
Durante il compimento del periodo di preavviso il datore di lavoro concederà all'impiegato dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell'azienda.
Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno comunicate per iscritto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1348#art-cnp-32-2