CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle naviCapo XI

Art. 71

REGOLAMENTO PER I SERVIZI DI BORDO

In vigore dal 4 dic 1960
I - Servizio di coperta. Il personale di coperta dovrà eseguire i lavori di raschiaggio, picchettaggio e pitturazione generale anche fuori bordo, eccezione fatta per quei porti nei quali i regolamenti locali dispongano altrimenti. Il personale di coperta potrà essere adibito alla pitturazione dei fumaioli, trombe a vento, e dell'esterno dei cofani locali macchine e caldaie. La pulizia dei gabinetti di decenza degli Ufficiali, Sottufficiali e Comuni, nonché di quelli dei passeggeri di 3ª classe, sarà eseguita dai giovanotti o dai mozzi o dai garzoni o piccoli di camera a seconda del servizio. Sui piroscafi dove siano imbarcati due nostromi, il 1° nostromo sarà esentato dal servizio di guardia in navigazione. Il carpentiere, oltre alle ordinarie attribuzioni, curerà, coadiuvato dagli operai indicati dal Comandante, l'apertura e la chiusura di tutti i portelli fuori bordo. Esso sarà alle dipendenze degli Ufficiali di coperta. Il personale addetto alle stive, durante le operazioni commerciali, sarà tenuto alla sorveglianza dell'imbarco e dello sbarco delle merci e del relativo stivaggio e disistivaggio. I mozzi non potranno essere adibiti al servizio di vedetta, salvo casi di forza maggiore, a giudizio del Comandante. Durante la navigazione il timoniere di guardia, ma franco di timone, rimarrà alle dipendenze dell'Ufficiale di guardia che lo potrà adibire - nelle ore diurne a lavori di manutenzione sul ponte di comando e adiacenze. II - Servizio di macchina. Gli operai meccanici saranno adibiti a tutti i lavori di ordinaria manutenzione e riparazione delle caldaie, calderine, macchine principali ed ausiliarie e relative tubolature ed accessori e potranno essere destinati, durante la navigazione, al servizio di ingrassatore, quando le esigenze del servizio lo richiedano, a giudizio dei Direttore di macchina. Gli operai addetti alle macchine frigorifere saranno normalmente adibiti al servizio di guardia ed agli ordinari lavori di manutenzione e di riparazione delle macchine stesse e relativi accessori nonché alla sorveglianza delle regolari aperture delle camere frigorifere e del regolare mantenimento della temperatura, nelle camere stesse, ed occorrendo potranno essere adibiti ad altri lavori di macchina. Gli operai elettricisti saranno adibiti al servizio di guardia alle dinamo ed alle relative motrici, alla sorveglianza ed al lavoro di ordinaria manutenzione e riparazione delle dinamo e loro motrici, degli impianti e di tutti gli apparecchi elettrici, compresi, eventualmente, quelli per i servizi radioelettrici. Tutti gli operai contemplati nel presente articolo saranno alle dipendenze degli Ufficiali macchinisti. Il primo capo fuochista sarà escluso dal turno di guardia in navigazione quando il numero dei Sottufficiali e Comuni di macchina supera il numero di trenta. Gli ingrassatori, durante la guardia sono tenuti al servizio di lubrificazione delle dinamo e relative motrici quando l'impianto - escluso quello di riserva - non superi i 15 Kw. di potenza, senza diritto ad alcuna indennità. Per gli impianti superiori ai 15 Kw, e quando per il numero degli elettricisti imbarcati, o in caso di assenza dell'elettricista di guardia per accudire ad altri lavori dipendenti dalle sue mansioni, vi siano periodi di tempo nei quali venga a mancare la guardia alle dinamo, l'ingrassatore o uno degli ingrassatori di guardia e uno degli operai di guardia dovrà curarne la lubrificazione, ed in tal caso riceverà un compenso di L. 75 per ora, fatta eccezione per le motrici a carter chiuso, e per le dinamo a lubrificazione automatica. Analogamente a quanto stabilito per le dinamo e relative motrici, sarà provveduto per i macchinari degli impianti refrigeranti, qualunque sia la loro potenzialità. Durante il turno di navigazione, gli ingrassatori di guardia addetti alle macchine ferme per soste nei porti o rade o per lavori alle macchine stesse, durante la navigazione, saranno tenuti ad eseguire i necessari lavori di aiuto ai macchinisti ed agli operai. Durante le soste nei porti o rade gli ingrassatori di guardia saranno tenuti alla lubrificazione delle macchinette di coperta senza alcun compenso. Il rifornimento dell'olio nelle cassette distributrici per la lubrificazione sarà fatto per turno da uno degli ingrassatori di guardia. Quando il livello dell'acqua delle caldaie non sia regolabile dal locale macchine si provvederà, a farlo regolare da un fuochista che avrà le mansioni di capo guardia. A seconda del numero e dell'ubicazione delle caldaie, del numero dei forni e della posizione delle valvole di alimentazione, sarà stabilito caso per caso se e quanti forni tale fuochista dovrà governare. Durante il turno di navigazione i fuochisti ed i carbonai di guardia, ai forni delle caldaie accesi saranno esclusivamente adibiti ai lavori inerenti ai governo dei fuochi ed al normale funzionamento delle caldaie. Se il turno continuerà in porto con macchine ferme, una parte di essi, a giudizio del Direttore di macchina, sarà tenuta ad eseguire i necessari lavori di aiuto ai macchinisti ed agli operai, e, durante le ore diurne, anche le necessarie pulizie. Per gli ordinari lavori di manutenzione e piccole riparazioni nei porti o rade, e per la sorveglianza dell'imbarco del carbone, mentre vige il turno di navigazione e con i forni delle caldaie accesi, occorrendo personale in più di quello che il Direttore di macchina giudica di poter prelevare dal personale di guardia ai fuochi, il personale franco di guardia, tutto o in parte, dovrà prestare la propria opera, con diritto al compenso per lavoro straordinario. La pulizia delle sentine e di tutti i locali (compresi gabinetti di decenza purchè sotto coperta) destinati alla sezione macchine, sarà eseguita dai carbonai. La pulizia delle tuberie, forni, pozzetti, ecc., delle caldaie (escluso l'interno di queste) sarà fatta dai fuochisti e dai carbonai nel numero occorrente. I fuochisti eccedenti per questo lavoro faranno servizio in macchina. Durante il servizio di navigazione la piccola pulizia del locale macchine sarà eseguita guardia per guardia da uno dei carbonai di servizio mezza ora prima di ultimare il proprio turno. Il carbone per le cucine e per i forni da pane sarà possibilmente scelto di pezzatura grossa e preparato nei recipienti dai carbonai di guardia, e sarà alzato e portato nei carbonili delle cucine e forni da pane rispettivamente dai gestori di cucina e dai panettieri. Ove esista la macchinetta a vapore questa verrà manovrata da uno dei carbonai suddetti o da un fuochista, a giudizio del Direttore di macchina. Il trasporto del carbone dal carbonile di riserva ai carbonili permanenti sarà regolato come segue: a) sui piroscafi che hanno un deep tank in diretta comunicazione col locale caldaie, il trasporto del carbone dallo stesso al locale caldaie sarà fatto dai carbonai di guardia. - fermo restando il massimo di 8 tonnellate di carbone maneggiato per ogni 24 ore da ciascun carbonaio - senza alcun compenso; b) se un carbonile di riserva è situato dopo un carbonile permanente trasversale prodiero, e fra questo e quello vi siano porte di comunicazione, il passaggio del carbone ai carbonili normali sarà eseguito dai carbonai franchi di guardia i quali percepiranno un compenso di L. 125 per tonnellata di carbone trasportata, ripartito proporzionalmente alle ore di lavoro prestate; c) se il carbone è situato in stiva o in carbonili di riserva (come nel caso precedente) senza però porte di comunicazione e per conseguenza il carbone debba essere alzato dai boccaporti coi verricelli per passarlo sia dalla coperta che dal ponte di corridoio, il passaggio nei carbonili permanenti sarà eseguito dal personale franco di guardia, sia di macchina sia di coperta dietro compenso di L. 250 per tonn. ripartito in proporzione delle ore di lavoro prestate; d) se il carbone e situato nei ponte di corridoio sovrastante ai carbonili permanenti, che abbia portelli di comunicazione coi detti carbonili permanenti, sarà eseguito dai carbonai franchi di guardia dietro compenso di L. 100 per ogni tonn. di carbone trasportata ripartito in proporzione delle ore di lavoro prestate. Quando sia necessario livellare il carbone, durante il servizio di navigazione per accertarne la rimanenza, il lavoro di livellamento sarà eseguito dai capitoli franchi di guardia, i quali avranno diritto al compenso per lavoro straordinario stabilito dall' del presente Contratto. Durante la navigazione, occorrendo eseguire la pulizia interna delle calderine, questa verrà eseguita dai carbonai col diritto al compenso per lavoro straordinario. III - Servizio di camera. Per quanto è possibile tutti i corredi di camera (biancheria, argenteria, cristalleria, terraglia, ecc.) saranno di tipo diverso e distinti con apposite marche a seconda del reparto all'uso del quale sono destinati e cioè: Ufficiali, Sottufficiali ed altro personale di bordo, classe di lusso, prima classe, seconda classe, ospedale ecc. Il consegnatario della biancheria distribuirà alle persone addette ai servizi il corredo di biancheria necessario per le cabine, mensa, cucina, ecc. mediante buoni firmati dal ricevente, sui quali saranno poi indicati i quantitativi ritornati, in modo da accertare la responsabilità di ciascun reparto per la biancheria non restituita. Analogamente sarà fatto per quegli altri corredi che dovessero essere distribuiti a reparti diversi. Il personale di camera, cucina, cambusa, infermeria, capitan d'armi e in genere tutto il personale che ha in uso oggetti di dotazione e corredo, deve, all'imbarco, prendere in consegna - e l'armatore è tenuto ad eseguirla - gli oggetti e corredi dei rispettivi locali, facendone la riconsegna prima dello sbarco. Periodicamente saranno fatti dall'incaricato dello armatore, in confronto e alla presenza dei rispettivi consegnatari, gli inventari degli oggetti di dotazione e di corredo, e le mancanze e i danneggiamenti riscontrati saranno pagati dal personale singolo o collettivo responsabile, ai prezzi di sostituzione con l'abbuono del 20% per le perdite e del 40% per i danneggiamenti dovute a rotture comprovate con l'esistenza della relativa marca, l'abbuono sarà dell'85%. Quando della mancanza sia responsabile collettivamente il personale, il pagamento sarà ripartito fra i componenti in proporzione della paga di ciascuno di essi. Il personale potrà ripetere l'indennizzo delle mancanze causate da passeggeri, a mezzo del Comando di bordo, dai passeggeri stessi. Le rotture causate da forza maggiore, accertate dal Comando di bordo, saranno a carico dell'armatore. Il maestro di casa e il maitre d'hotel saranno sempre esclusi dal servizio di guardia. Sulle navi ove sia imbarcato un numero di camerieri sufficiente al servizio di guardia in navigazione, saranno esclusi da tale servizio anche i primi camerieri, il guardarobiere ed il ripostiere. Il servizio per il Comandante e per il Direttore di macchina sarà fatto da camerieri di 1ª classe. Le cameriere saranno specialmente addette al servizio delle passeggere, saranno escluse dal servizio di grossa pulizia, ed aiuteranno - nei porti - i consegnatari della biancheria al controllo di essa. La pulizia dei gabinetti e degli oggetti di decenza delle classi sarà eseguita dai garzoni e dai piccoli di camera. I panettieri sono tenuti a curare l'ordinaria manutenzione e pulizia dei forni, delle impastatrici e dei relativi locali. Nei giorni in cui non si pianifichi, i panettieri, oltre che provvedere alla distribuzione del pane e del biscotto all'equipaggio, dovranno aiutare i cambusieri nel disimpegno degli ordinari lavori, compresa la pulizia ed il riassetto delle stoviglie dei passeggeri di 3ª classe e dovranno coadiuvare all'imbarco provviste come detto all' del presente contratto. Il personale di cambusa, in unione al personale di cucina di terza classe, alla fine di ogni traversata, oltre agli ordinari lavori, dovrà provvedere alla pulizia ed al riassetto delle stoviglie dei passeggeri di terza classe, ed all'imbarco delle provviste, come detto allo del presente contratto. Di regola la cucina per l'equipaggio dovrà essere separata da quella per i passeggeri. Venendo a mancare tutto o parte dei personale addetto alle cucine dell'equipaggio, di regola si provvederà a sostituirlo con personale delle cucine dei passeggeri. IV - Servizio sanitario. Gli infermieri e le infermiere, pur appartenendo al personale di coperta, godranno dello stesso trattamento del personale di camera, e dovranno essere adibiti soltanto al servizio degli ammalati ed al servizio e pulizia dei locali destinati al servizio sanitario. Essi presteranno servizio, in porto o in navigazione, di giorno e di notte, secondo i turni stabiliti dal Primo Medico. Quelli fra loro che non fossero di servizio attivo per mancanza di malati potranno essere addetti alla vigilanza, rispettivamente, di alienati o di alienate. Qualora venissero imbarcati dei passeggeri alienati, questi dovranno essere accompagnati da personale espressamente incaricato della loro sorveglianza. Qualora durante il viaggio si verificassero dei casi di alienazione fra le persone imbarcate potrà, ove occorresse - a giudizio del Comandante - essere incaricato della loro sorveglianza un numero di marinai sufficiente per assicurare il turno di sorveglianza, col diritto, per ciascuno di essi, ad un compenso speciale di L. 100 per ogni ora di guardia. V - Servizi speciali. Di massima sono considerate appartenenti ai "servizi speciali" di bordo le categorie non comprese nella elencazione dei servizi che precede, e cioè: musicanti, barbieri, manicure, massaggiatori, operatori cinematografici, lavandai e lavandaie, stiratrici, maestri di ginnastica, bagnini, tipografi, fotografi. L'imbarco di addetti a servizi speciali è riservato al giudizio esclusivo dell'armatore. Per tutte le categorie summenzionate, il trattamento economico e le condizioni di lavoro rimangono inalterati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1333#art-clp-71

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