CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle naviCapo XII

Art. 72

VARIANTI DA APPORTARE AL CONTRATTO NELLA SUA APPLICAZIONE ALLE NAVI INFERIORI A 1.000 T.S.L. ADIBITE A SERVIZI LOCALI

In vigore dal 4 dic 1960
In considerazione delle particolari caratteristiche del servizio esercitato dalle navi inferiori a 1.000 t.s.l. adibite a servizi locali (intendendosi con questa definizione i servizi con simili a quelli previsti dalle convenzioni per i servizi marittimi sovvenzionati - linee indispensabili, gruppi A, B, C, D, E, F, G, H) vengono concordate le seguenti varianti al Contratto nazionale: A) Servizio in porto ed in navigazione. In deroga agli il servizio di porto e navigazione sarà regolato come segue: Durante le soste in porto che non eccedano la durata di 24 ore continuerà il turno di navigazione per tutto il personale, salvo diversa disposizione del Comandante, anche per singole categorie dell'equipaggio. Durante le soste in porti o rade eccedenti le 24 ore di durata o quando non si effettui il turno di navigazione, l'orario normale di lavoro sarà di 8 ore giornaliere per il personale di coperta e macchina, e si effettuerà dalle ore 8 alle 12 e dalle 13 alle 17. Il personale di camera e cucina dovrà effettuare fino a 10 ore di servizio, ed avrà l'orario regolato fra le ore 6 e le ore 19 oppure fra le 7 e le 20, a seconda delle esigenze del servizio. È peraltro in facoltà del Comandante, avuta considerazione delle esigenze di servizio, degli orari e delle consuetudini locali, di modificare gli orari sopra stabiliti, anche per una sola categoria di personale. Durante i giorni festivi trascorsi in porto, ed in cui non si effettui il turno di navigazione, il personale di coperta e macchina sarà franco, all'infuori di quello che a giudizio del Comandante sarà ritenuto necessario per il servizio di guardia in vista delle esigenze di servizio e della sicurezza della nave. Il personale di camera e cucina che nei giorni festivi trascorsi in porto deve provvedere al servizio di mensa delle persone imbarcate sarà corrisposto il compenso lavoro straordinario per le ore di lavoro prestate. Il passaggio dal servizio di porto al servizio di navigazione, e viceversa, avrà luogo con le modalità determinate dal Comandante. Durante le soste in cui non si effettui il turno di navigazione il personale sarà chiamato a provvedere al servizio di guardia, sia notturna che diurna, nel numero ritenuto sufficiente, a giudizio del Comandante, per le esigenze del servizio e della sicurezza della nave. Il personale comandato di guardia notturna, sia nei giorni feriali che in quelli festivi, e di guardia diurna nei giorni festivi, avrà diritto ad usufruire nel giorno seguente di tante ore di riposo quante sono quelle trascorse nel servizio di guardia con veglia. Nel caso in cui per la partenza della nave o per altra improrogabile esigenza di servizio - di cui sarà giudice il Comandante - non fosse possibile concedere all'arruolato il riposo di cui sopra, sarà invece corrisposta una indennità di Lire 200 per ogni ora di guardia con veglia compiuta. In navigazione l'orario normale di lavoro sarà di 8 ore sulle 24. A ciò sarà provveduto distribuendo i turni di guardia e disponendo orari anche non continuativi a seconda delle esigenze di servizio, e compatibilmente con le tabelle di armamento. B) Servizio merci, posta e provviste. L'imbarco e lo sbarco della posta sarà sempre effettuato dall'equipaggio. Al personale che esegue l'imbarco e lo sbarco della posta oltre l'orario normale di lavoro sarà corrisposto il compenso per lavoro straordinario. L'imbarco, lo sbarco e lo stivaggio delle merci, l'imbarco e lo sbarco del bagaglio passeggeri, l'imbarco e lo stivaggio del carbone, sarà normalmente fatto dai lavoratori di terra specializzati. In mancanza di detti lavoratori, oppure quando, si tratti di piccoli quantitativi di merci, tali lavori dovranno essere eseguiti dal personale di bordo e rimunerati - anche se effettuati fuori orario - con un supplemento di L. 200 a tonnellata o metro cubo, secondo le indicazioni di polizza. C) Lavori che non rientrano nelle ordinarie mansioni dell'arruolato. I Sottufficiali e Comuni dovranno eseguire tutti quei lavori che ad essi fossero richiesti dal Comandante o dal Direttore di macchina anche se eccezionalmente detti lavori fossero all'infuori delle proprie ordinarie mansioni, salvo il diritto agli eventuali compensi speciali contemplati dal Contratto. D) Vitto. L'armatore avrà facoltà di corrispondere in ogni caso il vitto in contanti, in misura da determinarsi caso per caso d'accordo fra le parti. E) Divise. Quando l'armatore prescriva per il personale di coperta l'uso delle divise di fatica, queste saranno a totale carico dell'armatore. F) Allievi Ufficiali. Gli allievi ufficiali di qualunque categoria saranno alloggiati anche in comune con i Sottufficiali. G) Indennità perdita corredo. Le indennità per perdita corredo, di cui all' sono stabilite nelle seguenti misure massime. Direttore di macchina................................. L. 200.000 Altri Ufficiali....................................... " 150.000 Altre persone dell'equipaggio......................... " 75.000 Restano ferme le disposizioni per la perdita di strumenti ed utensili, di cui all'articolo suddetto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1333#art-clp-72

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