CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi›Capo VI
Art. 42
COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO
In vigore dal 4 dic 1960
Ogni lavoro eseguito dai componenti l'equipaggio oltre gli orari stabiliti nei precedenti articoli è considerato lavoro straordinario.
I compensi orari per lavoro straordinario sono stabiliti nelle misure indicate nelle tabelle allegate al presente contratto (Allegati 11 e 12).
Non sarà considerato lavoro straordinario quello relativo ai calcoli di navigazione e dei diagrammi di macchina, nonché a qualunque lavoro per la sicurezza della nave, dei passeggeri e del carico. La presente disposizione riguarda tutte le categorie e specialità dell'equipaggio, siano o non siano di servizio gli arruolati che vi appartengono, nel momento in cui il lavoro stesso viene compiuto.
Sono esclusi dal compenso per lavoro straordinario i Padroni al Comando, i Direttori di macchina, i Medici, i Capi o Primi Commissari, i Maitres d'Hôtel, i Maestri di casa.
Ai Maestri di casa e Maitres d'Hôtel, esclusi dai compensi per lavoro straordinario, sarà corrisposto un supplemento mensile tale da assicurare ad essi una retribuzione complessiva superiore almeno del 10% a quella del primo cameriere, computando in quest'ultima anche il compenso per lavoro straordinario.
Le prestazioni straordinarie devono essere autorizzate di volta in volta dal comando della nave.
Gli infermieri e le infermiere avranno diritto a compensi per lavoro straordinario, intendendosi ore straordinarie quelle di servizio compiute oltre le otto ore di servizio effettivo sulle ventiquattro.
È sempre ammessa la forfetizzazione del compenso per lavoro straordinario, da convenirsi caso per caso fra le Organizzazioni sindacali interessate mediante contratto collettivo.
Movimenti in porto.
Sarà riconosciuto il compenso per lavoro straordinario al personale chiamato, fuori del proprio turno di lavoro, per i movimenti in porto e per l'entrata e uscita dal bacino.
Per i movimenti di arrivo e partenza il compenso di cui sopra sarà riconosciuto solo quando abbia luogo più di un movimento di arrivo o partenza nella medesima giornata. Il movimento di un arrivo o di una partenza, in una giornata, non dà luogo ad alcun compenso per lavoro straordinario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1333#art-clp-42