CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi›Capo VI
Art. 43
INDENNITÀ DI RAPPRESENTANZA DURANTE L'IMBARCO (SOSTITUTIVA DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO) PER PADRONI AL COMANDO E DIRETTORI DI MACCHINA
In vigore dal 4 dic 1960
Ai Padroni al comando e ai Direttori di macchina sarà corrisposta, in luogo del compenso per eventuale lavoro straordinario, una indennità di rappresentanza durante l'imbarco pari al 60% della paga base, esclusa la indennità, di contingenza, la panatica ed ogni altro compenso o indennità, con il limite massimo di lire 57.750 mensili o pro-rata.
La predetta indennità è considerata elemento della retribuzione a tutti gli effetti; è computata ai fini della liquidazione della gratifica natalizia e della gratifica pasquale, della indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi compensativi, del trattamento per festività cadenti di domenica, dell'indennità sostitutiva del preavviso e dell'indennità di anzianità e del trattamento economico in caso di infortunio o malattia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1333#art-clp-43