CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle naviCapo VI

Art. 48

DIVISE EQUIPAGGIO

In vigore dal 4 dic 1960
Quando sia prescritta dall'armatore, gli Ufficiali, i sottufficiali ed i Comuni di coperta e di camera dovranno possedere e mantenere in buone condizioni la divisa, indossandola quando il Comandante lo prescriva. Dette divise verranno fornite ai Sottufficiali e ai Comuni dall'armatore, che concorrerà per due terzi della spesa, entro il limite di due divise all'anno. L'armatore disporrà affinché a bordo siano disponibili le tenute di fatica necessarie per il personale di coperta, da indossarsi secondo le disposizioni del Comandante. Agli Ufficiali, se imbarcati o in licenza, spetterà una indennità per il mantenimento della divisa, se prescritta, nelle seguenti misure mensili: Direttori di macchina: per viaggi di lungo corso e gran cabotaggio......... Lire 6.500 per viaggi mediterranei............................. " 5.000 Ufficiali di macchina............................... " 4.000 Ufficiali di coperta................................ " 3.500 Allievi Ufficiali................................... " 2.500
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1333#art-clp-48

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