CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle naviCapo VI

Art. 45

SOPRASSOLDO PER PROLUNGATA NAVIGAZIONE ALL'ESTERO

In vigore dal 4 dic 1960
Nel caso di ininterrotta permanenza all'estero per oltre quattro mesi a contare dall'ora della partenza della nave dall'ultimo porto nazionale all'ora dell'arrivo della nave al primo porto nazionale, sarà corrisposto all'arruolato un soprassoldo in misura pari all'8% (otto per cento) della paga più indennità di contingenza, con decorrenza dal giorno di partenza dallo nazionale. Agli effetti del presente articolo il periodo di navigazione si considera continuativo all'estero anche nel caso che la nave approdi in porto nazionale con sosta di durata inferiore a 48 ore.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1333#art-clp-45

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