CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi›Capo VI
Art. 46
INDENNITÀ RISCHI EPIDERMICI
In vigore dal 4 dic 1960
Quando la nave approdi in un porto riconosciuto colpito da malattia epidermica con ordinanza del Ministero competente verrà corrisposta a tutto l'equipaggio una indennità pari al 10% (dieci per cento) della paga per il periodo che decorre dall'arrivo al porto infetto fino al giorno della libera pratica al porto successivo, ma non oltre i 15 giorni dalla partenza dal porto infetto.
L'indennità è pure dovuta nell'ipotesi che l'ordinanza del Ministero competente sia emanata successivamente alla data dell'arrivo della nave nel porto infetto, ma con riferimento al tempo dell'approdo o della permanenza della nave in detto porto.
L'indennità è pure dovuta nell'ipotesi che la patente rechi l'annotazione della esistenza di uno stato epidemico di colera, o peste, o vaiolo o tifo petecchiale, o febbre gialla, ma occorre che nell'annotazione sulla patente ricorra testuale la espressione "epidemia" o "stata epidemico".
Quando si manifesti a bordo un caso di colera, di peste, di vaiolo, di tifo petecchiale o di febbre gialla, e dovuta all'equipaggio la stessa indennità sopra prevista dal momento della partenza della nave dall'ultimo porto, ma in ogni caso con decorrenza da non oltre 15 giorni prima della constatazione della malattia fino al giorno dell'ammissione della nave a libera pratica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1333#art-clp-46