CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle naviCapo VII

Art. 50

VITTO, QUALITÀ E QUANTITÀ DEI VIVERI

In vigore dal 4 dic 1960
Le razioni viveri sono determinate nelle quantità e qualità risultanti dalle tabelle allegate al presente contratto (Allegati 14, 15, 16 e 17). Il vitto dovrà essere confezionato e consumato a bordo. L'armatore provvederà all'equipaggio le stoviglie in terraglia, e le posate in alpacca o in metallo inossidabile per la consumazione dei pasti. Norma transitoria. Le dotazioni esistenti a bordo, non conformi a quanto stabilito nel terzo comma del presente articolo, saranno sostituite gradualmente, e in ogni caso non oltre il 30 giugno 1960.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1333#art-clp-50

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