CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi›Capo VII
Art. 50
VITTO, QUALITÀ E QUANTITÀ DEI VIVERI
In vigore dal 4 dic 1960
Le razioni viveri sono determinate nelle quantità e qualità risultanti dalle tabelle allegate al presente contratto (Allegati 14, 15, 16 e 17).
Il vitto dovrà essere confezionato e consumato a bordo.
L'armatore provvederà all'equipaggio le stoviglie in terraglia, e le posate in alpacca o in metallo inossidabile per la consumazione dei pasti.
Norma transitoria.
Le dotazioni esistenti a bordo, non conformi a quanto stabilito nel terzo comma del presente articolo, saranno sostituite gradualmente, e in ogni caso non oltre il 30 giugno 1960.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1333#art-clp-50