CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle naviCapo VI

Art. 47

DELEGHE DELL'ARRUOLATO PER IL PAGAMENTO DI PARTE DELLA RETRIBUZIONE

In vigore dal 4 dic 1960
L'arruolato ha facoltà di delegare una o più persone della propria famiglia a riscuotere parte delle sue competenze, fino all'80%. Per avvalersi di tale facoltà lo arruolato deve presentare all'armatore o al Comandante apposita domanda, con la designazione della persona, o delle persone delegate alla riscossione. Il pagamento delle somme cedute verrà fatto mensilmente, a cura dell'armatore, alla persona o alle persone designate dall'arruolato, entro il decimo giorno del mese successivo a quello cui si riferisce la retribuzione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1333#art-clp-47

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