CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi›Capo VII
Art. 49
CORREDO CUCCETTE
In vigore dal 4 dic 1960
Allo Stato Maggiore sarà provveduto, a cura dell'armatore, il corredo di letto e cabina: due materassi, dei quali uno di lana; due guanciali, dei quali uno di lana; due coperte di lana; quattro lenzuoli; due federe bianche per guanciali.
Ai Sottufficiali e Comuni saranno forniti: un guanciale di lana e un materasso o di lana o di gomma piuma o di pullmann; due coperte di lana; quattro lenzuoli; due federe bianche per guanciali.
A ciascun componente l'equipaggio saranno forniti due asciugamani, da cambiarsi una volta la settimana.
La fornitura del corredo predetto è obbligatoria da parte dell'armatore e non può essere compensata con indennità in contanti.
Gli arruolati sono tenuti alla buona conservazione ed alla restituzione dei corredi.
Sarà provveduto a cura dell'armatore al cambio dei corredi di biancheria, di regola, una volta ogni quindici giorni.
Norma transitoria.
Le dotazioni esistenti a bordo per i Comuni, non conformi a quanto prescritto dal presente articolo, saranno sostituite gradualmente in occasione del rinnovo delle dotazioni stesse, e in ogni caso non oltre il 30 giugno 1960.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1333#art-clp-49