CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi›Capo VII
Art. 51
INDENNITÀ SOSTITUTIVA DELLA PANATICA
In vigore dal 4 dic 1960
Durante l'arruolamento, nei porti nazionali, nel caso eccezionale di nave armata che non fornisca servizio di mensa, oppure di nave disarmata o in riparazione pure senza servizio di mensa, e negli altri casi speciali in cui non possa essere somministrato dall'armatore il vitto in natura (ad esempio: periodi di ingaggio, giorni di disinfestazione della nave, giorni di cucina chiusa, ecc.) l'armatore dovrà corrispondere in sostituzione del vitto le seguenti indennità giornaliere:
Ufficiali:
a) per gli Ufficiali domiciliati nel Comune che in-
clude il porto nel quale si trova la nave................ Lire 1.500 b) per gli Ufficiali domiciliati in Comune diverso
da quello che include il porto nel quale si trova la nave " 1.800 Allievi ufficiali..................................... " 1.200 Sottufficiali......................................... " 1.000 Comuni................................................ " 800
Tale indennità sarà corrisposta anche per i giorni di viaggio in Italia, e in particolare per prendere imbarco, per trasbordo e per rientrare nella località di ingaggio dopo la risoluzione del rapporto di lavoro.
Nei viaggi all'estero per prendere imbarco o per rimpatrio durante i quali non sia somministrato il vitto in natura, sarà corrisposta in sostituzione della panatica una indennità che consenta l'acquisto di viveri di valore nutritivo corrispondenti a quelli di tabella.
In caso di restrizione della razione giornaliera, sarà corrisposta all'equipaggio la differenza in contanti, secondo il prezzo dei viveri nei porti di usuale rifornimento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1333#art-clp-51