CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi

Art. 53

GIORNI FESTIVI

In vigore dal 4 dic 1960
Sono considerati giorni festivi: a) tutte le domeniche; b) la festa nazionale (2 giugno), l'anniversario della liberazione (25 aprile), la festa del lavoro (1 maggio), il giorno dell'unità nazionale (4 novembre); c) le seguenti ulteriori festività: 1 gennaio (Capodanno); 6 Gennaio (Epifania); 19 Marzo (San Giuseppe); Lunedi di Pasqua; Ascensione; Corpus Domini; 29 Giugno (SS. Pietro e Paolo); 15 Agosto (Assunzione); 1 novembre (Ognissanti); 8 Dicembre (Immacolata Concezione); 25 Dicembre (Natale); 26 Dicembre (S. Stefano). Nei porti sono considerati semifestivi, e cioè festivi nelle sole ore pomeridiane, i giorni seguenti: vigilia di Pasqua; vigilia di Natale. Nei porti esteri ove vige tale consuetudine è inoltre considerato non lavorativo il pomeriggio del sabato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1333#art-clp-53

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