CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi
Art. 53
GIORNI FESTIVI
In vigore dal 4 dic 1960
Sono considerati giorni festivi:
a) tutte le domeniche;
b) la festa nazionale (2 giugno), l'anniversario della liberazione (25 aprile), la festa del lavoro (1 maggio), il giorno dell'unità nazionale (4 novembre);
c) le seguenti ulteriori festività:
1 gennaio (Capodanno);
6 Gennaio (Epifania);
19 Marzo (San Giuseppe);
Lunedi di Pasqua;
Ascensione;
Corpus Domini;
29 Giugno (SS. Pietro e Paolo);
15 Agosto (Assunzione);
1 novembre (Ognissanti);
8 Dicembre (Immacolata Concezione);
25 Dicembre (Natale);
26 Dicembre (S. Stefano).
Nei porti sono considerati semifestivi, e cioè festivi nelle sole ore pomeridiane, i giorni seguenti:
vigilia di Pasqua;
vigilia di Natale.
Nei porti esteri ove vige tale consuetudine è inoltre considerato non lavorativo il pomeriggio del sabato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1333#art-clp-53