CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi

Art. 56

FESTIVITÀ NAZIONALI E ALTRE FESTIVITÀ NORMALMENTE INFRASETTIMANALI CADENTI DI DOMENICA

In vigore dal 4 dic 1960
Qualora una delle festività, nazionali o una delle altre festività normalmente infrasettimanali cada in giorno di domenica, è dovuta all'arruolato, in più del trattamento spettante ai sensi dei precedenti un importo pari a 1,26 della retribuzione mensile (paga, indennità di contingenza, supplemento paga per anzianità, indennità fisse). È in facoltà dell'armatore di concedere, in sostituzione di tale importo, una giornata di riposo compensativo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1333#art-clp-56

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