CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi›Capo IX
Art. 61
INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE IN CASO DI RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE DI ARRUOLAMENTO PER NAUFRAGIO
In vigore dal 4 dic 1960
in caso di risoluzione della convenzione di arruolamento per naufragio, qualunque sia il tipo di convenzione, è dovuta al marittimo oltre alle indennità previste dal presente contratto, la indennità di disoccupazione a termini della Convenzione internazionale di Genova 15 giugno 1920, approvata con R. D. 27 dicembre 1925, n. 2544.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1333#art-clp-61