CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle naviCapo IX

Art. 62

ASSICURAZIONI MALATTIE E INFORTUNI

In vigore dal 4 dic 1960
Tutti i componenti l'equipaggio sono assicurati contro gli infortuni e le malattie a sensi di legge. L'armatore assicurerà inoltre le prestazioni indicate nelle tabelle allegate al presente contratto (Allegati 18 e 19). La malattia non darà luogo alla risoluzione della convenzione di arruolamento, semprechè l'arruolato sia in grado di riprendere il proprio posto a bordo 24 ore prima della partenza della nave, e ciò consti all'armatore, in base a referto sanitario, almeno 48 ore prima della partenza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1333#art-clp-62

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo