CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi›Capo IX
Art. 64
INDENNITÀ PERDITA CORREDO STRUMENTI PROFESSIONALI ED UTENSILI
In vigore dal 4 dic 1960
In caso di perdita di tutti gli effetti personali o della maggior parte di essi per fatto di guerra o altro sinistro, il personale ha diritto all'indennizzo da parte dell'armatore del danno subito, entro i limiti massimi indicati nella tabella allegata al presente contratto (Allegato 20).
Per perdite parziali le indennità massime saranno proporzionali a quelle indicate nella tabella.
L'indennità relativa alla perdita degli strumenti scientifici od utensili non sarà dovuta, quando risulti che gli arruolati non ne fossero provvisti o li avessero avuti in dotazione dall'armatore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1333#art-clp-64