CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle naviCapo X

Art. 65

RISOLUZIONE DI DIRITTO QUALUNQUE SIA IL TIPO DI CONVENZIONE DI ARRUOLAMENTO

In vigore dal 4 dic 1960
Qualunque sia il tipo di convenzione, il contratto di arruolamento si risolve di diritto (art. 343 Codice della Navigazione) 1) In caso di perdita totale, ovvero di innavigabilità assoluta della nave ovvero di innavigabilità per un periodo di tempo superiore ai sessanta giorni, determinate da naufragio o da altro sinistro della navigazione, nonché in caso di preda. 2) In caso di perdita della nazionalità della nave. 3) In caso di vendita giudiziale della nave. 4) In caso di morte dell'arruolato. 5) Quando l'arruolato, per malattia o per lesioni, deve essere sbarcato non può riassumere il suo posto a bordo alla partenza della nave da un porto di approdo. 6) Quando l'arruolato è fatto prigioniero a bordo o mentre partecipa ad una spedizione in mare o in terra, per il servizio della nave. 7) In caso di cancellazione dalle matricole, di sospensione o interdizione dai titoli professionali o dalla professione marittima dell'arruolato. 8) In caso di revoca da parte dell'esercente la patria potestà o la tutela del consenso all'iscrizione nelle matricole del minore di anni 18. 9) Quando l'arruolato deve essere sbarcato per ordine dell'Autorità. 10) Quando l'arruolato, fuori dei casi previsti nei numeri precedenti, non assume il proprio posto a bordo, nel termine stabilito, prima della partenza della nave dal porto di arruolamento o da un porto di approdo, salvo quanto previsto all'.
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