CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi›Capo X
Art. 67
RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE DI ARRUOLAMENTO A TEMPO DETERMINATO
In vigore dal 4 dic 1960
Il contratto a tempo determinato cessa di diritto con la scadenza del termine in esso previsto, salvo quanto stabilito all'.
Nel caso di risoluzione del contratto alla scadenza, l'armatore corrisponderà all'arruolato una indennità di anzianità nella misura stabilita all', lettera B), punto 2, per la risoluzione della convenzione a tempo indeterminato, escluso il preavviso e il minimo garantito.
L'arruolato ha facoltà di risolvere il contratto a tempo determinato, prima; del termine convenuto, quando la nave si trovi nel porto italiano di arruolamento o di ultima destinazione o capolinea, compiuta che sia la discarica e con un preavviso di almeno 48 ore prima della partenza. Il preavviso può essere dato dal marittimo anche in navigazione.
L'armatore ha facoltà di risolvere il contratto a tempo determinato prima del termine convenuto corrispondendo all'arruolato le seguenti indennità:
1) se la risoluzione avviene nel porto di arruolamento:
a) se la durata residua del contratto è inferiore a 45 giorni: tante giornate di paga, panatica, indennità di contingenza e indennità fisse quanti sono i giorni residui di durata del contratto;
b) se la durata residua del contratto è di almeno 45 giorni: 45 giorni di paga, panatica, indennità di contingenza e indennità fisse;
2) se la risoluzione avviene dopo la partenza: tante giornate di paga, panatica, indennità di contingenza e indennità fisse quanti sono i giorni della residua durata del contratto.
Se la risoluzione avviene in luogo diverso dal porto di arruolamento, l'armatore è tenuto inoltre a provvedere al rimpatrio del marittimo ai sensi dell'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1333#art-clp-67