CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi›Capo IX
Art. 63
SERVIZIO MILITARE DI LEVA E RICHIAMI ALLE ARMI
In vigore dal 4 dic 1960
In caso di chiamata o richiamo alle armi gli arruolati hanno diritto al trattamento previsto dalle apposite disposizioni di legge applicabili alla loro categoria.
L'arruolato richiamato alle armi avrà diritto alla conservazione del posto e sarà reintegrato nel primitivo imbarco non appena la nave sosti nel porto di armamento o in quello nazionale di ultima destinazione o capolinea, semprechè nel frattempo non sia comunque venuta a scadere la convenzione con la quale era arruolato al momento del suo richiamo alle armi.
Indennità di disoccupazione in caso di perdita della nave per naufragio.
. - Agli effetti dell'applicazione della presente Convenzione, il termine "marittimi" comprende tutte le persone occupate a bordo di qualsiasi nave adibita a navigazione marittima.
Per l'applicazione della presente Convenzione, il termine "nave" è applicabile a tutti i bastimenti di qualsiasi natura, di proprietà pubblica o privata adibiti a navigazione marittima, escluse le navi da guerra.
. - In caso di perdita per naufragio di una nave qualsiasi, l'armatore o la persona con la quale il marittimo ha stipulato un contratto per prestare servizio a bordo della nave, dovrà pagare ad ogni marittimo imbarcato sulla nave una indennità per fare fronte alla disoccupazione derivante dalla perdita della nave per naufragio.
Questa indennità sarà pagata per tutti i giorni dell'effettivo periodo di disoccupazione del marittimo in ragione del salario dovuto in base al Contratto, ma l'ammontare totale dell'indennità dovuta a ciascun marittimo per la presente Convenzione potrà essere limitato a due mesi di salario.
. - Tali indennità godranno degli stessi privilegi che gli arretrati di salario per il servizio prestato, ed i marittimi, per il recupero di esse, avranno diritto a ricorrere agli stessi mezzi di procedimento che per gli arretrati.
(Omissis).
In ogni caso l'armatore, tenute presenti le particolari attitudini professionali dell'arruolato, avrà facoltà di imbarcarlo su altra sua nave, con il grado e alle condizioni del precedente arruolamento.
Perde il diritto alla conservazione del posto l'arruolato che non si presenti all'armatore, dopo il congedo dal servizio militare, entro i termini stabiliti dalle disposizione di legge, o che si rifiuti di prendere imbarco su altra nave come indicato al precedente comma, oppure si arruoli al servizio di altro armatore senza il consenso del precedente armatore.
Quando l'interessato lo richieda, l'armatore sarà tenuto a liquidargli la indennità di anzianità, in proporzione alla anzianità maturata, nelle misure previste all', lettera B), punto 2. L'eventuale liquidazione di tale indennità non pregiudicherà il diritto alla conservazione del posto, ma estinguerà l'anzianità di servizio dell'arruolato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1333#art-clp-63