CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle naviCapo X

Art. 69

RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE DI ARRUOLAMENTO A TEMPO INDETERMINATO

In vigore dal 4 dic 1960
La convenzione di arruolamento a tempo indeterminato può essere risolta: a) per volontà del marittimo; b) per volontà dell'armatore; c) per forza maggiore o giusta causa; d) per richiesta del marittimo in caso di prolungata permanenza della nave all'estero; e) per chiamata o richiamo alle armi del marittimo (Allievi ufficiali, Sottufficiali e Comuni); f) per colpa del marittimo. A) Risoluzione per volontà del marittimo. La convenzione di arruolamento a tempo indeterminato può essere risolta dall'arruolato, sia durante il periodo di prova sia dopo il compimento di tale periodo, quando la nave si trovi nel porto di arruolamento, o in quello di armamento, o nel porto italiano di ultima destinazione o capolinea, compiuta che sia la discarica, con un preavviso di almeno 48 ore prima della partenza. Il preavviso può essere dato dal marittimo anche in navigazione. L'armatore corrisponderà all'arruolato una indennità di anzianità proporzionale alla durata del servizio prestato, nelle misure indicate alla lettera B) punto 2 del presente articolo, escluso qualsiasi minimo garantito. L'arruolato non potrà peraltro sbarcare senza l'autorizzazione dell'Autorità marittima ove non sia possibile sostituirlo. L'arruolato che si dimetta per contrarre matrimonio ha diritto alla indennità di anzianità di cui alla lettera B), punto 2 del presente articolo. Lo stesso diritto ha l'arruolata che si dimetta a seguito di gravidanza o puerperio. B) Risoluzione per volontà dell'armatore. La convenzione di arruolamento a tempo indeterminato può essere risolta dall'armatore in qualunque tempo e qualunque luogo (salvo l'obbligo del rimpatrio) accordando all'arruolato un termine di preavviso e una indennità di anzianità nelle misure in appresso indicate: 1 - Preavviso. - per il Direttore di macchina: 25 giorni nel caso abbia una anzianità di servizio presso lo stesso armatore non superiore ad un anno e 35 giorni nel caso la anzianità di servizio sia superiore ad un anno; - per il personale di Stato maggiore: giorni 18; - per i Sottufficiali e Comuni: giorni 12. Il preavviso in servizio può essere dato nei porti nazionali di arruolamento o di ultima destinazione. È in facoltà dell'armatore di sostituire al preavviso una indennità pari a tante giornate di paga, indennità di contingenza, panatica e pro-rata della gratifica natalizia e della gratifica pasquale, quanti sono i giorni di preavviso non osservati. 2 - Indennità di anzianità. ===================================================================== | Numero di giorni di |retribuzione per ogni | anno di anzianità --------------------- | Stato |Sottufficiali |maggiore| e comuni. --------------------- | | Per l'anzianita maturata dal 24 maggio 1915 al| | 31 dicembre 1935............................| 10 | 6 Per l'anzianita maturata dal 1 gennaio 1936| | al 30 aprile 1947...........................| 16 | 9 Per l'anzianita maturata dopo il 30 aprile| | 1947........................................| 25 | 18 Per i Padroni al comando e per i Direttori di macchina, l'indennità di risoluzione della convenzione a tempo indeterminato è stabilita in giorni 35 di retribuzione per ogni anno di anzianità. Qualora lo sbarco avvenga prima di dodici mesi per volontà dell'armatore, il marittimo avrà diritto a un minimo di 30 giornate di retribuzione, tra indennità sostitutiva del preavviso e indennità di risoluzione del contratto. Agli effetti del presente articolo per "retribuzione" si intende: - la paga; - il supplemento paga per il personale di Stato maggiore; - l'indennità speciale per i Sottufficiali; - l'indennità speciale per il personale di macchina; - i soprassoldi indicati in calce alle tabelle paghe (Sottuff. e Comuni); - la indennità di contingenza; - il valore convenzionale della panatica di cui all'; - il rateo della gratifica natalizia; - il rateo della gratifica pasquale; - per il Padrone al comando e il Direttore di macchina: indennità di rappresentanza (). L'anzianità di servizio si determina sommando i periodi di effettivo servizio prestato dal marittimo presso lo stesso armatore, anche con convenzioni di arruolamento a viaggio o a tempo determinato, purchè fra l'una e l'altra convenzione non sia occorsa una interruzione di rapporto contrattuale superiore a novanta giorni (ved. ). Le frazioni di anno sono calcolate pro-rata, trascurando le frazioni di mese. C. Risoluzione per forza maggiore o giusta causa. Quando la risoluzione del contratto avvenga in conseguenza, di uno dei casi sottoelencati, l'arruolato di qualunque grado o i suoi aventi causa avranno diritto alla indennità di risoluzione del contratto in relazione alla anzianità maturata e a metà del preavviso con un minimo di quindici giorni complessivi di indennità: - forza maggiore, caso fortuito, fatto del principe; - morte, infortunio o malattia dell'arruolato; - disarmo della nave per difetto di traffico per un periodo superiore a quindici giorni; - disarmo della nave per riclassifica o riparazioni di durata superiore a trenta giorni; - naufragio o altro sinistro marittimo; - chiamata o richiamo alle armi dell'arruolato; - interdizione del commercio; - sbarco dell'arruolato per avvicendamento. La convenzione di arruolamento a tempo indeterminato è risolta per forza maggiore nei casi indicati all'. Nelle ipotesi di disarmo della nave per difetto di traffico per un periodo superiore a quindici giorni e di disarmo della nave per riclassifica o riparazione di durata superiore a trenta giorni, sarà in facoltà dell'armatore di sospendere, d'accordo con gli arruolati, il rapporto di arruolamento, in attesa che vengano a cessare le cause che avranno determinato il disarmo o la riduzione di personale. Il periodo dell'eventuale sospensione non dovrà essere computato per la determinazione dell'anzianità di servizio dell'arruolato. D) Risoluzione per richiesta del marittimo per prolungata permanenza della nave all'estero. Se l'arruolato rimanesse lontano dai porti nazionali di arruolamento di ultima destinazione per un periodo ininterrotto di diciotto mesi e non fosse iniziato o ordinato il viaggio di ritorno a uno di questi porti per le normali vie di traffico, l'arruolato avrà la facoltà di risolvere la convenzione in qualunque porto ove la nave sosti almeno per 48 ore, facendovi operazioni di carico e scarico, con diritto alla indennità di anzianità di cui alla lettera B), punto 2, del presente articolo, nonché alla indennità sostitutiva del preavviso di cui alla stessa lettera B), punto 1, e al rimpatrio a spese dell'armatore secondo le norme dell'. Sempre nell'ipotesi che il viaggio di ritorno non sia per essere iniziato, l'arruolato sarà tuttavia tenuto a continuare nel servizio a bordo, qualora l'armatore lo richieda, per un ulteriore periodo massimo di due mesi, verso corresponsione di un soprassoldo pari al 25% della paga e della indennità di contingenza. Per le navi stazionarie nella zona tropicale e per quelle la cui navigazione si effettua per una serie ininterrotta di viaggi per la massima parte nella zona predetta, il termine di 18 mesi è ridotto a 12 mesi. Per le navi che esercitano traffici tra Suez e il Golfo Persico lo stesso termine è ridotto a 9 mesi, e il marittimo non potrà essere obbligato a, continuare nel servizio oltre tale termine, purchè preavverta tempestivamente il comando di bordo della sua intenzione di essere rimpatriato. E) Risoluzione per chiamata o richiamo alle armi del marittimo. Per gli Allievi ufficiali, i Sottufficiali e i Comuni, la chiamata o il richiamo alle armi determinano la risoluzione della convenzione di arruolamento. L'arruolato ha diritto alla indennità di anzianità di cui alla lettera B), punto 2, del presente articolo. F) Risoluzione per colpa del marittimo. Se la risoluzione della convenzione di arruolamento è dovuta a colpa del marittimo l'armatore non è tenuto a corrispondere alcuna indennità, e ove ne ricorrano gli estremi di diritto l'arruolato è tenuto al risarcimento dei danni cagionati all'armatore. Sono considerate, colpe gravi, fra l'altro, la insubordinazione, la frequente ubriachezza a bordo e la recidiva in disobbedienza. L'arruolato ha facoltà di contestare la legittimità del provvedimento presso l'Autorità marittima o consolare, e qualora il suo reclamo sia riconosciuto fondato ha diritto alla indennità sostitutiva del preavviso e alla indennità di anzianità nelle misure stabilite alla lettera B), punti 1 e 2, del presente articolo, con il minimo garantito di 30 giorni di indennità fra indennità sostitutiva del preavviso e indennità di risoluzione del contratto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1333#art-clp-69

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