CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle naviCapo X

Art. 68

NORME COMUNI ALLE CONVENZIONI DI ARRUOLAMENTO A VIAGGIO E A TEMPO DETERMINATO

In vigore dal 4 dic 1960
Le indennità di cui al quarto comma, dell' e al quarto comma dell' non sono dovute se la risoluzione del contratto avviene: a) per effetto di interdizione del commercio con il luogo di destinazione della nave, arresto della nave o altra causa non imputabile all'armatore, che rendano impossibile l'inizio o la prosecuzione del viaggio; b) a causa di disarmo per mancanza di traffico per un periodo non inferiore a quindici giorni, o di disarmo per riclassifica della nave o per grandi riparazioni di durata non inferiore a trenta giorni. In tali casi l'armatore corrisponderà all'arruolato la indennità di cui al terzo comma dell' e al secondo comma dell'. La stessa indennità sarà corrisposta se il contratto sia risolto per causa di forza maggiore non dipendente da fatto imputabile all'arruolato. Qualora per l'interdizione del commercio con il luogo di destinazione o per l'arresto della nave sia attribuita una indennità all'armatore, gli arruolati hanno diritto alle indennità previste agli (4° comma) e 67 (4° comma) e non a quella prevista dal precedente comma, ma l'ammontare dell'indennità da corrispondersi all'intero equipaggio non può superare il terzo della indennità conseguita dall'armatore. Se la risoluzione è dovuta a colpa del marittimo, si applicano anche per le convenzioni di arruolamento a viaggi e a tempo determinato le disposizioni dell', lettera F).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1333#art-clp-68

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo