CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi›Capo IV
Art. 18
INIZIO DEL SERVIZIO A BORDO
In vigore dal 4 dic 1960
L'arruolato sarà tenuto a trovarsi sulla nave a bordo della quale deve prestare servizio nel giorno ed ora che gli saranno indicati dall'armatore o dal Comandante o da altro rappresentante dell'armatore. In difetto di tale indicazione, dovrà trovarsi a bordo almeno due ore prima dell'ora stabilita per la partenza.
Contravvenendo il marittimo a questa disposizione, il contratto di arruolamento sarà risolto per fatto del marittimo se la nave fosse già partita o se il marittimo fosse stato già sostituito, oppure se per effetto del ritardo la nave non abbia potuto ottenere le spedizioni ed abbia quindi dovuto rinviare l'ora della partenza.
Il contratto di arruolamento sarà risolto per forza maggiore qualora il marittimo possa dimostrare che il ritardo sia giustificato: in tal caso l'arruolato conserverà il diritto alla indennità di risoluzione spettante in caso di cessazione del rapporto di lavoro, con un minimo complessivo garantito di 15 giorni, fermo restando il diritto all'iscrizione nel turno di precedenza.
Qualora non si sia verificato nessuno dei casi indicati nel secondo comma, il marittimo potrà riprendere il suo posto a bordo e qualora il ritardo non fosse imputabile a causa di forza maggiore o di giustificato motivo, potrà essere sottoposto a provvedimento disciplinare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1333#art-clp-18