CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle naviCapo III

Art. 16

LICENZIAMENTO PER COLPA GRAVE DELL'ARRUOLATO

In vigore dal 4 dic 1960
Sarà in facoltà dell'armatore di licenziare senza indennità gli arruolati in conseguenza di colpa grave. Si reputerà tra l'altro colpa grave: la insubordinazione, la frequente ubriachezza e la recidiva in disobbedienza, salvo al marittimo così punito il diritto di contestare presso l'Autorità marittima o consolare la legittimità del provvedimento. Qualora, il reclamo del marittimo fosse riconosciuto giusto, dovranno essergli corrisposte le indennità previste per il licenziamento per fatto dell'armatore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1333#art-clp-16

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo