CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi›Capo III
Art. 15
INFRAZIONI DISCIPLINARI E SANZIONI
In vigore dal 4 dic 1960
Le eventuali infrazioni degli arruolati ai propri doveri di servizio saranno puniti in relazione alla loro gravità ed in base alle disposizioni di legge vigenti.
Le punizioni inflitte dal Comandante dovranno essere annotate sul Giornale di bordo e gli interessati avranno facoltà di reclamo all'armatore oltre che all'Autorità marittima.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1333#art-clp-15