CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle naviCapo IV

Art. 19

ORARIO DI LAVORO NEI PORTI, CON TURNO DI PORTO

In vigore dal 4 dic 1960
L'orario normale di lavoro nei porti o rade, quando non funzioni il turno di navigazione, sarà di otto ore giornaliere per tutto l'equipaggio, compresi gli Ufficiali, e si effettuerà dalle ore otto alle dodici e dalle tredici alle diciassette. L'orario di lavoro per il personale di camera, cambusa e cucina adibito al servizio delle cucine e mense Ufficiali, Sottufficiali e Comuni, sarà distribuito fra le ore 6 e le ore 19, oppure fra le 7 e le 20 con le sole interruzioni di lavoro per la consumazione dei pasti. È in facoltà del Comandante, fermo restando quanto sopra per il personale di camera, cucina, e cambusa, di modificare, anche per una sola categoria del restante personale, questi orari secondo gli usi locali e le esigenze del servizio, purchè l'ora del pranzo sia inclusa fra le 11 e le 14 e l'orario sia compreso fra le 6 e le 19, ovvero fra le 7 e le 20, rispettando sempre il principio delle otto ore, con le sole interruzioni per la consumazione dei pasti. Seguiteranno in porto i consueti turni di guardia come in effettiva navigazione: per il personale di macchina quando i forni siano mantenuti in alimento, o quando siano in funzione - sulle motonavi - gruppi elettrogeni principali per il personale di camera, cambusa e cucina, quando vi siano passeggeri a bordo. Il tutto per il personale strettamente necessario a giudizio del Comandante. Qualora il Comandante, durante la permanenza nei porti, ordinasse a parte dell'equipaggio di continuare nei vari servizi di bordo - salvo i casi di cui sopra - anche dopo l'orario normale, gli Ufficiali, Sottufficiali e Comuni impiegati avranno diritto al compenso per lavoro straordinario per tutte le ore impiegate in più dell'orario normale di lavoro. Il lavoro compiuto in giorno domenicale o festivo, oppure nelle ore pomeridiane dei giorni esplicitamente definiti dal presente Contratto come semifestivi, sarà retribuito con il solo compenso per il lavoro straordinario festivo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1333#art-clp-19

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