CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi›Capo IV
Art. 22
FRANCHIGIA A MEZZO DI TRASPORTO
In vigore dal 4 dic 1960
Durante la sosta della nave in porto, rada o fiumara, il Comandante, ove sia possibile, metterà a disposizione un mezzo idoneo per consentire al personale franco di scendere a terra e rientrare a bordo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1333#art-clp-22