CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle naviCapo IV

Art. 22

FRANCHIGIA A MEZZO DI TRASPORTO

In vigore dal 4 dic 1960
Durante la sosta della nave in porto, rada o fiumara, il Comandante, ove sia possibile, metterà a disposizione un mezzo idoneo per consentire al personale franco di scendere a terra e rientrare a bordo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1333#art-clp-22

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo