CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi›Capo IV
Art. 20
SERVIZIO DI GUARDIA NEL PORTO DI ARMAMENTO OD IN QUELLO ITALIANO CAPOLINEA
In vigore dal 4 dic 1960
Nei giorni feriali gli Ufficiali, i Sottufficiali ed i Comuni, hanno l'obbligo di presentarsi a bordo alle ore 8 del mattino e debbono lavorare secondo il disposto del primo, secondo e terzo comma dell'articolo precedente.
Alle ore 17 scende a terra il personale franco di guardia e rimangono a bordo di guardia i Sottufficiali e Comuni di coperta, di camera, cucina e cambusa ed il personale di macchina strettamente necessari alle esigenze del servizio notturno, a giudizio del Comandante. Questo personale avrà diritto a 24 ore di franchigia nel giorno successivo.
Compiuto il servizio notturno, se la giornata è domenicale o festiva, la franchigia dovrà essere concessa nel giorno feriale che segue il festivo o rinviata ad altro giorno feriale oppure pagata in occasione della risoluzione del contratto o a fine d'anno a giudizio del Comandante. Se, compiuto il servizio notturno, la giornata coincidesse con la partenza della nave, la franchigia potrà essere concessa anche per metà, purchè il marittimo possa usufruirne dalle ore 7 alle ore 13 senza interruzione. L'altra metà resterà a credito del marittimo per essere poi fatta usufruire o pagata a giudizio del Comandante.
La franchigia non goduta viene pagata colle stesse norme che regolano l'indennizzo per i riposi festivi ().
Gli Ufficiali, i Sottufficiali e i Comuni di guardia con veglia avranno inoltre diritto ad una indennità per ogni ora di guardia con veglia (Allegato 13).
La "guardia con veglia" comprende la normale vigilanza per il buon andamento dei servizi ai quali il personale di guardia è preposto; se durante il periodo di detta guardia occorresse compiere un effettivo lavoro, questo verrà compensato come lavoro straordinario per il tempo impiegatovi, escludendo in questo caso il compenso orario per guardia con veglia.
Per i servizi di bordo che non consentono interruzioni, a giudizio del Comandante, il personale (Stato maggiore, Sottufficiali e Comuni) necessario al loro funzionamento continuerà il servizio di guardia in analogia a quanto disposto al quarto comma dell'. I turni relativi saranno distribuiti a criterio del Comandante, sulla base di otto ore di servizio e sedici franche, oppure dodici di servizio e ventiquattro franche. Applicando questo sistema, non si farà luogo al pagamento del compenso per guardia con veglia nè di quello per lavoro straordinario.
Di regola il personale franco di guardia non sarà chiamato a prestare lavoro oltre l'orario normale.
Dalle ore 17 fino alle ore 8 del mattino seguente restano a bordo, quando il Comandante non disponga altrimenti, un Ufficiale di coperta ed uno di macchina, con l'incarico della guardia; dopo di che questi ufficiali godranno di 24 ore di franchigia con le stesse modalità previste al terzo comma del presente articolo.
Nei giorni festivi tutto il personale, ad eccezione di quello di guardia, stabilito di volta in volta a giudizio del Comandante, è franco di servizio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1333#art-clp-20