CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle naviCapo IV

Art. 23

PASSAGGIO DAL SERVIZIO DI PORTO A QUELLO DI NAVIGAZIONE E VICEVERSA

In vigore dal 4 dic 1960
L'inizio, la durata e la cessazione del servizio di navigazione saranno, nelle rade aperte e nei porti pericolosi, determinati dal Comandante secondo le esigenze del servizio e la sicurezza della nave. Il servizio di navigazione continuerà anche nei porti di scalo, come detto al quarto comma dell'. Il turno di navigazione per il personale di macchina comincerà sui piroscafi alle ore 8 del giorno dell'accensione delle caldaie e sulle motonavi alle ore 8 del giorno stabilito per la partenza. Il turno di navigazione per il personale di coperta e camera comincerà alle ore 8 del giorno stabilito per la partenza. Il personale che inizierà il turno di navigazione non potrà essere quello che abbia lavorato durante la notte in modo che il personale stesso abbia quattro ore di franchigia prima di essere messo in turno. Qualora la partenza sia stabilita prima delle ore 8, il turno di navigazione per il personale di coperta e camera e sulle motonavi anche per il personale di macchina comincerà all'ora della partenza, ma al personale spetterà un compenso o sotto forma di altrettante ore di franchigia (con un minimo di 4 ore) da godersi nel giorno precedente o sotto forma di compenso per lavoro straordinario per le ore di servizio compiute prima delle ore 8. Alla partenza e all'arrivo, tutto il personale di coperta necessario, a giudizio del Comandante, sarà a posto di manovra e vi resterà fino a che la nave non sarà ormeggiata e rassettata. Il personale di camera resterà a bordo e presterà servizio fino a che i passeggeri non siano sbarcati. All'arrivo nei porti, ultimate le manovre delle macchine e spenti i fuochi, il personale di macchina di servizio completerà il suo turno, dopo di che avrà diritto a otto ore di franchigia prima di essere chiamato al servizio di porto. Il personale di macchina che all'arrivo in porto era franco, compiute le otto ore di franchigia incomincerà il servizio di porto. All'arrivo nei porti, dopo l'ormeggio della nave e lo sbarco dei passeggeri e della posta, il personale di coperta di servizio completerà il suo turno ed avrà quindi il diritto alle quattro ore di franchigia. Il personale di coperta che era franco completerà la franchigia prima di incominciare il servizio di porto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1333#art-clp-23

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo