CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle naviCapo V

Art. 26

LAVORI CHE NON RIENTRANO NELLE ORDINARIE MANSIONI DELL'ARRUOLATO

In vigore dal 4 dic 1960
I componenti dell'equipaggio non sono tenuti a prestare un servizio diverso da quello per il quale sono stati arruolati. Tuttavia il Comandante, nell'interesse della navigazione, ha facoltà di adibire temporaneamente i componenti dell'equipaggio ad un servizio diverso da quello per il quale sono stati arruolati, purchè non sia inadeguato al loro titolo professionale e al loro grado. In caso di necessità per la sicurezza della nave, gli arruolati possono essere adibiti a qualsiasi servizio. I componenti dell'equipaggio che svolgono mansioni diverse da quelle per le quali sono stati arruolati hanno diritto alla maggiore retribuzione dovuta per tali mansioni, se superiori.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1333#art-clp-26

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