CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle naviCapo V

Art. 29

SERVIZIO MERCI, POSTA E PROVVISTE

In vigore dal 4 dic 1960
L'imbarco, lo sbarco e lo stivaggio delle merci, l'imbarco e lo sbarco della zavorra, l'imbarco e lo stivaggio del carbone, l'imbarco e lo sbarco del bagaglio sarà fatto dai lavoratori di terra specializzati. In mancanza di detti lavoratori, oppure quando si tratti di piccoli quantitativi di merci, tali lavori dovranno essere eseguiti dal personale di bordo e rimunerati con un supplemento di lire 200 a tonnellata o a metro cubo secondo le quotazioni di polizza. La somma complessiva dovuta al personale che ha compiuto tali operazioni sarà suddivisa in ragione delle rispettive paghe e liquidata contemporaneamente alle paghe stesse. Se i lavori suddetti sono compiuti oltre l'orario normale, daranno diritto - oltre che al supplemento sopra indicato - al compenso per lavoro straordinario. Se le operazioni di cui al primo comma del presente articolo siano eseguite dai lavoratori di terra, mentre per quelle ai verricelli venga adibito personale di bordo, l'arruolato che presti la propria opera ai verricelli avrà diritto per il lavoro compiuto durante l'orario normale, oltre alla paga, al compenso per lavoro straordinario, e per il lavoro compiuto oltre l'orario normale al compenso per lavoro straordinario maggiorato del 100%. La ricezione e la consegna degli effetti postali sarà normalmente eseguita sotto bordo. Quando sia effettuata negli Uffici postali a terra, il personale adibitovi fuori orario avrà diritto al compenso per lavoro straordinario. Al personale che esegue l'imbarco e lo sbarco della posta sarà corrisposto un compenso di lire 200 a metro cubo da ripartirsi tra il personale stesso in ragione delle rispettive paglie. Sarà inoltre corrisposto il compenso per lavoro straordinario al personale che esegue tale lavoro oltre l'orario normale. Il personale di famiglia deve imbarcare tutte le provviste di peso maneggevole anche se l'imbarco richieda l'uso di verricelli, e curarne la sistemazione nelle cambuse e nei depositi frigoriferi. L'imbarco di provviste, quando sia compiuto oltre l'orario di servizio, darà luogo al compenso per lavoro straordinario anche a favore del personale di famiglia che sia adibito.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1333#art-clp-29

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