CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi›Capo VI
Art. 34
INDENNITÀ RISCHIO MINE
In vigore dal 4 dic 1960
Oltre la paga e altre competenze previste dal presente Contratto è dovuta agli arruolati una indennità per rischio mine nei limiti in appresso specificati e nelle misure indicate nelle tabelle allegate al presente Contratto (Allegati 8 e 9).
La indennità rischio mine è dovuta per ogni giorno di arruolamento e quindi anche per ogni giorno di ferie e riposo compensativo fruito dal marittimo durante il corso del rapporto di arruolamento. Non è dovuta agli equipaggi delle navi ferme per inoperosità nei porti nazionali o esteri che non producano reddito.
Sono considerate a questo effetto inoperose anche le navi requisite per le quali non è corrisposto il compenso di requisizione. Nel caso di trasferimento di navi inoperose da un porto ad altro la indennità rischio mine è corrisposta per i giorni di navigazione.
L'indennità rischio mine è compenso di natura eccezionale e transitoria e viene corrisposta agli arruolati in funzione di un particolare contingente rischio professionale. Essa non costituisce coefficiente della retribuzione. Non va quindi computata sui supplementi di qualsiasi natura, anche se fissi o continuativi, quali la indennità sostitutiva di ferie e di riposi compensativi, i compensi per lavoro straordinario, i premi di rendimento e operosità, la gratifica natalizia, la gratifica pasquale, i compensi per festività nazionale, la indennità sostitutiva del preavviso, la indennità di risoluzione del rapporto di lavoro e simili.
L'indennità rischio mine non è da considerarsi come accessorio della retribuzione a carattere continuativo a mente dell' del Regolamento per l'esecuzione della legge infortuni approvato con R. D. 25 gennaio 1937, n. 200, e non va in conseguenza computata agli effetti della liquidazione delle indennità di infortunio e malattia.
La indennità per rischio mine non va calcolata per determinare la retribuzione agli effetti del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e per le assicurazioni sociali; per i Padroni al comando e i Direttori di macchina o Capi macchinisti non va altresì calcolata per determinare la "indennità di rappresentanza durante l'imbarco".
Le misure dell'indennità rischio non sono stabilite in ragione del mese commerciale.
L'indennità rischio mine giornaliera è ragguagliata a un trentesimo dell'indennità rischio mine mensile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1333#art-clp-34