CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle naviCapo VI

Art. 37

TERMINI E MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DELLE PAGHE E ALTRE COMPETENZE DEGLI ARRUOLATI - LIBRETTO PAGHE

In vigore dal 4 dic 1960
La paga, l'indennità di contingenza, l'indennità rischio mine, il supplemento paga per l'anzianità, la indennità per sottufficiali, l'indennità speciale per il personale di macchina e i soprassoldi indicati in calce alle tabelle paghe sono corrisposti alla fine di ogni mese, o alla fine di ogni viaggio quando la durata del viaggio superi un mese, entro tre giorni (esclusi i festivi), in porto nazionale. Sempre in porto nazionale gli altri compensi, soprassoldi e indennità spettanti agli arruolati per qualunque altro titolo a norma del presente Contratto saranno corrisposti in ogni caso non oltre 15 giorni dalla fine del mese o del viaggio. Durante l'arruolamento il Comandante corrisponderà acconti all'equipaggio sulla disponibilità per competenze maturate liquidabili, fino alla concorrenza dell'80%. Gli acconti in valuta estera saranno corrisposti nelle misure concessa dal competente Ministero e saranno ragguagliati al cambio ufficiale del giorno del pagamento. L'ammontare del controvalore in lire al cambio ufficiale degli acconti corrisposti in valuta non potrà superare il saldo spettante al marittimo per le competenze maturate a suo favore al momento della corresponsione dell'acconto. Ad ogni arruolato, a termini di legge, sarà fornito, a spese dell'armatore, un libretto od altro documento equipollente, sul quale saranno specificatamente registrate le competenze e tutti i supplementi liquidati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1333#art-clp-37

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo