CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi›Capo VI
Art. 41
COMPENSI PER SOSTITUZIONE DI PERSONALE MANCANTE
In vigore dal 4 dic 1960
Qualora risultasse mancante alcuno degli arruolati (Ufficiali, Sottufficiali e Comuni) previsto dalla tabella di armamento, il Comandante regolerà il servizio in modo che il personale non abbia a superare le normali otto ore di lavoro.
Alla persona o alle persone che effettivamente avessero eseguito, oltre il proprio lavoro, anche quello dei mancanti, verrà corrisposto un compenso complessivo pari alla paga e indennità di contingenza (esclusa panatica ed ogni altro accessorio) che sarebbero spettate ai mancanti durante il periodo della effettiva sostituzione.
Tale compenso sarà ripartito fra gli interessati in proporzione delle rispettive paglie e indennità di contingenza (esclusa panatica e ogni altro accessorio).
Se, nonostante la mancanza di alcuno degli arruolati, non fossero richieste particolari prestazioni di altro o di altri componenti l'equipaggio, la paga e la indennità di contingenza (esclusa la panatica ed ogni altro accessorio) che sarebbero spettate ai mancanti saranno ripartite fra gli arruolati delle singole sezioni alle quali appartiene il mancante, in proporzione delle rispettive paghe e indennità di contingenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1333#art-clp-41